Leggi e regolamenti - News ed aggiornamenti
D.I.A. Piano Casa si presenta nei Municipi
Il Comune di Roma ha disposto con la deliberazione n. 148 del 23 maggio 2012 che le Denunce di Inizio Attività per gli ampliamenti disposti dalla legge regionale sul Piano Casa siano presentate direttamente nei Municipi territorialmente competenti e non più presso lo sportello unico dell'edilizia presso il Dipartimento di Progettazione ed Attuazione Urbanistica.
Rimangono invece invariate le procedure di presentazione per quegli immobili oggetto di sanatoria per cui non sia stata ancora rilasciata la concessione a sanatoria e per quegli immobili che fanno parte di Piani di Zona ex lege 167/1962.
Aggiornamenti al Piano Casa Lazio
A seguito dell'impugnativa del Governo contro la regione Lazio per la presunta incostituzionalità di alcuni articoli e del conflitto con le norme nazionali sulla tutela del paesaggio e dei Beni Culturali, la Regione ha proposto una correzione di alcuni degli aspetti oggetto della disputa. E' stata quindi approvata la modifica al testo di legge sul Piano Casa Lazio in data 30 luglio 2012. Alcune modifiche sostanziali sono state effettuate sul tema della tutela del paesaggio, ma il testo ha introdotto anche qualche novità importante. E' confermata la data per il termine di presentazione delle domande al 31 gennaio 2015. Ecco in sintesi le novità:
Vincoli paesaggistici. Il ministero dei Beni Culturali ed Ambientali avrà un ruolo fondamentale nella definizione e riconoscimento dei vincoli, il suolo ruolo è quindi ora più rafforzato. Si corregge quindi l'ipotesi di conflitto sulla tutela del territorio.
Impianti sportivi. Nelle aree protette non sarà più possibile realizzare impianti sportivi, anche a seguito del riconoscimento della competenza da parte del Ministero dei Beni Culturali sui temi ambientali.
Cambi destinazione d'uso. Sono state introdotte anche novità sui cambi di destinazione d'uso e sulle aree costiere liberate dai programmi di demolizione e ricostruzione, che devono essere destinate alla fruizione pubblica del litorale.
Enti religiosi e nuova edificazione. Forse questo è il tema più importante introdotto dalla nuova legge. Viene fornita, infatti, agli enti religiosi, su terreni di loro proprietà, possibilità di realizzare di edifici di culto attraverso la costruzione di strutture residenziali, commerciali, direzionali, turistiche o per servizi, per una volumetria pari a quella delle opere religiose, fino a un massimo di 3 mila metri quadrati.
Le novità della Legge Sviluppo
La nuova legge sullo sviluppo ha apportato alcune modifiche sull'attività edilizia e la fiscalità ad essa collegata.
Sono infatti state prorogate al 30 giugno 2013 sia il bonus del 50% per le ristrutturazioni, che il bonus del 55% per la riqualificazione energetica.
Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
E' stata prorogata di altri 6 mesi (dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013) la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali del 55% per le opere di riqualificazione energetica, come:
Detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia
E' stato confermato il bonus temporaneo dal 36% al 50% per le ristrutturazioni edilizie, dove le spese siano state sostenute fino al 30 giugno 2013 fino ad un massimo di 96 mila euro.
A partire dal 1 luglio 2013 il bonus tornerà ad essere al 36% con un tetto massimo di spesa di 48 mila euro. Ci si aspetta un aumento di richieste di ristrutturazione edilizia ed un nuovo slancio all'edilizia privata.
Modifiche al testo unico dell'edilizia
Alcune modifiche importanti, per il settore edilizio legato al mondo dell'impresa, sono state inserite nella nuova Legge Sviluppo.
Le modifiche interne alla superficie coperta di immobili adibiti ad esercizio di impresa saranno consentite come manutenzione ordinaria e pertanto soggette a sola comunicazione preventiva allo sportello unico dell'edilizia.
La comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
Sono possibili previa C.I.L. presso l’Ufficio Tecnico del Comune le seguenti attività:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria (art.3 DRP 380/2001- le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso ) ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Se l’intervento è andato ad incidere sul classamento dell’immobile (stato, consistenza, classe, categoria), sarà necessaria la denuncia di variazione catastale (e la nuova planimetria). La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica (nel caso di interventi di manutenzione straordinaria) comportano la sanzione pecuniaria pari ad €. 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività
L’articolo 49 del DL 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) ha istituito la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostituendo integralmente la DIA (denuncia di inizio attività) attiva dal 1990. La SCIA diminuisce i tempi di attesa per l’inizio dei lavori e diminuisce anche gli oneri previsti come diritti di segreteria e tasse. La norma comunque prevede espressamente che alla segnalazione vengano comunque allegate le attestazioni e le asseverazioni dei tecnici abilitati ed i relativi elaborati progettuali. A differenza della DIA, dove le verifiche dell’amministrazione venivano fatte ante operam, la SCIA è sottoposta a verifica in corso d’opera. La S.C.I.A. sostituisce la D.I.A. per tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 22, c. 1 e c. 2, del T.U. D.P.R. 380/2001 che troverà, al contrario, ancora applicazione la super-DIA laddove la stessa sia, in base alla normativa statale o regionale,alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (ad esempio per gli interventi di cui all’art. 22, c.3, T.U. D.P.R. 380/2001 o a quelli previsti dalle leggi regionali). Le Regioni con propria legge possono ampliare l’ambito delle fattispecie per le quali si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva al permesso di costruire (fattispecie alle quali, pertanto, non si applicherà la nuova disciplina in materia di S.C.I.A.) Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la S.C.I.A. non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
Pertanto saranno soggetti a S.C.I.A, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
i) gli interventi di restauro e risanamento conservativo
ii) i mutamenti di destinazione d’uso “funzionale”
iii) gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell’edificio (e come tali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 6, c.2, del T.U. D.P.R. 380/2001 (relativo all’attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori)
iv) i singoli interventi “strutturali” non costituenti un “insieme sistematico di opere” e quindi non qualificabili come “ristrutturazione edilizia”, quali ad esempio:
- il frazionamento di quella che in progetto approvato era un’unica unità in due o più distinte unità (con l’esecuzione di opere minime, esclusivamente “interne”, per ottenere la fisica separazione delle unità);
- l’accorpamento di quelle che in progetto approvato erano due o più unità in un’unica unità (con l’esecuzione di opere minime, esclusivamente “interne”, per ottenere la fusione fra le unità)
- l’ampliamento di fabbricati all’interno della sagoma esistente che non determini volumi funzionalmente autonomi
- semplici modifiche prospettiche (ad esempio apertura o chiusura di una o più finestre, di una o più porte).
- il ricorso alla S.C.I.A. è, inoltre, previsto per le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
- realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici
- realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico
Il Comune di Roma ha disposto con la deliberazione n. 148 del 23 maggio 2012 che le Denunce di Inizio Attività per gli ampliamenti disposti dalla legge regionale sul Piano Casa siano presentate direttamente nei Municipi territorialmente competenti e non più presso lo sportello unico dell'edilizia presso il Dipartimento di Progettazione ed Attuazione Urbanistica.
Rimangono invece invariate le procedure di presentazione per quegli immobili oggetto di sanatoria per cui non sia stata ancora rilasciata la concessione a sanatoria e per quegli immobili che fanno parte di Piani di Zona ex lege 167/1962.
Aggiornamenti al Piano Casa Lazio
A seguito dell'impugnativa del Governo contro la regione Lazio per la presunta incostituzionalità di alcuni articoli e del conflitto con le norme nazionali sulla tutela del paesaggio e dei Beni Culturali, la Regione ha proposto una correzione di alcuni degli aspetti oggetto della disputa. E' stata quindi approvata la modifica al testo di legge sul Piano Casa Lazio in data 30 luglio 2012. Alcune modifiche sostanziali sono state effettuate sul tema della tutela del paesaggio, ma il testo ha introdotto anche qualche novità importante. E' confermata la data per il termine di presentazione delle domande al 31 gennaio 2015. Ecco in sintesi le novità:
Vincoli paesaggistici. Il ministero dei Beni Culturali ed Ambientali avrà un ruolo fondamentale nella definizione e riconoscimento dei vincoli, il suolo ruolo è quindi ora più rafforzato. Si corregge quindi l'ipotesi di conflitto sulla tutela del territorio.
Impianti sportivi. Nelle aree protette non sarà più possibile realizzare impianti sportivi, anche a seguito del riconoscimento della competenza da parte del Ministero dei Beni Culturali sui temi ambientali.
Cambi destinazione d'uso. Sono state introdotte anche novità sui cambi di destinazione d'uso e sulle aree costiere liberate dai programmi di demolizione e ricostruzione, che devono essere destinate alla fruizione pubblica del litorale.
Enti religiosi e nuova edificazione. Forse questo è il tema più importante introdotto dalla nuova legge. Viene fornita, infatti, agli enti religiosi, su terreni di loro proprietà, possibilità di realizzare di edifici di culto attraverso la costruzione di strutture residenziali, commerciali, direzionali, turistiche o per servizi, per una volumetria pari a quella delle opere religiose, fino a un massimo di 3 mila metri quadrati.
Le novità della Legge Sviluppo
La nuova legge sullo sviluppo ha apportato alcune modifiche sull'attività edilizia e la fiscalità ad essa collegata.
Sono infatti state prorogate al 30 giugno 2013 sia il bonus del 50% per le ristrutturazioni, che il bonus del 55% per la riqualificazione energetica.
Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
E' stata prorogata di altri 6 mesi (dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013) la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali del 55% per le opere di riqualificazione energetica, come:
- Riqualificazione globale
- Miglioramento dell'isolamento
- Sostituzione di impianti
- Installazione di energie rinnovabili
Detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia
E' stato confermato il bonus temporaneo dal 36% al 50% per le ristrutturazioni edilizie, dove le spese siano state sostenute fino al 30 giugno 2013 fino ad un massimo di 96 mila euro.
A partire dal 1 luglio 2013 il bonus tornerà ad essere al 36% con un tetto massimo di spesa di 48 mila euro. Ci si aspetta un aumento di richieste di ristrutturazione edilizia ed un nuovo slancio all'edilizia privata.
Modifiche al testo unico dell'edilizia
Alcune modifiche importanti, per il settore edilizio legato al mondo dell'impresa, sono state inserite nella nuova Legge Sviluppo.
Le modifiche interne alla superficie coperta di immobili adibiti ad esercizio di impresa saranno consentite come manutenzione ordinaria e pertanto soggette a sola comunicazione preventiva allo sportello unico dell'edilizia.
La comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
Sono possibili previa C.I.L. presso l’Ufficio Tecnico del Comune le seguenti attività:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria (art.3 DRP 380/2001- le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso ) ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Se l’intervento è andato ad incidere sul classamento dell’immobile (stato, consistenza, classe, categoria), sarà necessaria la denuncia di variazione catastale (e la nuova planimetria). La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica (nel caso di interventi di manutenzione straordinaria) comportano la sanzione pecuniaria pari ad €. 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività
L’articolo 49 del DL 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) ha istituito la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostituendo integralmente la DIA (denuncia di inizio attività) attiva dal 1990. La SCIA diminuisce i tempi di attesa per l’inizio dei lavori e diminuisce anche gli oneri previsti come diritti di segreteria e tasse. La norma comunque prevede espressamente che alla segnalazione vengano comunque allegate le attestazioni e le asseverazioni dei tecnici abilitati ed i relativi elaborati progettuali. A differenza della DIA, dove le verifiche dell’amministrazione venivano fatte ante operam, la SCIA è sottoposta a verifica in corso d’opera. La S.C.I.A. sostituisce la D.I.A. per tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 22, c. 1 e c. 2, del T.U. D.P.R. 380/2001 che troverà, al contrario, ancora applicazione la super-DIA laddove la stessa sia, in base alla normativa statale o regionale,alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (ad esempio per gli interventi di cui all’art. 22, c.3, T.U. D.P.R. 380/2001 o a quelli previsti dalle leggi regionali). Le Regioni con propria legge possono ampliare l’ambito delle fattispecie per le quali si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva al permesso di costruire (fattispecie alle quali, pertanto, non si applicherà la nuova disciplina in materia di S.C.I.A.) Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la S.C.I.A. non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
Pertanto saranno soggetti a S.C.I.A, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
i) gli interventi di restauro e risanamento conservativo
ii) i mutamenti di destinazione d’uso “funzionale”
iii) gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell’edificio (e come tali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 6, c.2, del T.U. D.P.R. 380/2001 (relativo all’attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori)
iv) i singoli interventi “strutturali” non costituenti un “insieme sistematico di opere” e quindi non qualificabili come “ristrutturazione edilizia”, quali ad esempio:
- il frazionamento di quella che in progetto approvato era un’unica unità in due o più distinte unità (con l’esecuzione di opere minime, esclusivamente “interne”, per ottenere la fisica separazione delle unità);
- l’accorpamento di quelle che in progetto approvato erano due o più unità in un’unica unità (con l’esecuzione di opere minime, esclusivamente “interne”, per ottenere la fusione fra le unità)
- l’ampliamento di fabbricati all’interno della sagoma esistente che non determini volumi funzionalmente autonomi
- semplici modifiche prospettiche (ad esempio apertura o chiusura di una o più finestre, di una o più porte).
- il ricorso alla S.C.I.A. è, inoltre, previsto per le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
- realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici
- realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico